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Segue professione avvocato e privacy


Art. 37: conflitto d'interessi. L'avvocato deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando questa determini in conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con l'esecuzione di un incarico anche non professionale.
Le ipotesi che qui ci possono interessare sono quelle previste dal canone I:
- il conflitto sussiste non solo nel caso, evidente, che l'espletamento di un nuovo incarico determini la violazione del segreto professionale relativo al rapporto con altro assistito;
ma, altresì, negli ulteriori in cui in cui:- la conoscenza pregressa degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito;
- un precedente mandato limiti l'indipendenza nello svolgimento di uno nuovo.
- Art. 51: assunzione di incarichi contro ex clienti. E' consentita solamente, tra l'altro, quando vi sia estraneità d'oggetto tra il precedente ed il nuovo mandato e, comunque, non sussista nemmeno l'oggettiva possibilità di far uso di notizie acquisite in ragione del precedente mandato.
Su tali premesse si può vedere come nella sostanza la deontologia forense ben risponda alla ratio ed alle esigenze di protezione del cliente tutelate dal Decreto Legislativo:
- Il dovere d'informare il cliente e di consentirgli l'esercizio dei suoi correlativi diritti, non è che un'espressione, e corollario, della fiduciarietà del rapporto e di tutto quanto ne consegue;
- Il dovere di acquisirne l'autorizzazione al trattamento dei dati: è presunto dal dovere di lealtà e correttezza. L'autorizzazione dell'assistito è una necessaria conseguenza della fiduciarietà del rapporto e, correlativamente, del dovere di segretezza e riservatezza che vincola l'Avvocato.
In linea di principio si può quindi dire che il rispetto della Deontologia da parte dell'Avvocato pone l'assistito al sicuro da ogni abuso sulle informazioni che concernono l'assistito stesso ed i suoi affari.
Il D. Lgs., però, ci impone specifici e formali obblighi:
- all'art. 13, di informare l'assistito sulle finalità e modalità del trattamento dei dati che lo stesso ci fornisce;
- all'art. 23, di chiedere il suo previo il consenso al trattamento dei dati ("il trattamento è ammesso solo con il consenso dell'interessato");
prevede, poi, lo stesso Decreto, la sanzione:
- penale (art. 167: 6 | 18 / 24 mesi di reclusione, con riferimento a due diverse ipotesi di ''trattamento'' non consentito) per la violazione dell'art. 23.
Una tale imputazione a carico dell'Avvocato, richiamerebbe immediatamente l'art. 5,I del C.D.F. che, a sua volta richiamandosi ai generalissimi principi di probità, dignità e decoro, stabilisce l'obbligatorietà dell'azione disciplinare a carico dell'Avvocato "cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale". E' ben vero che lo stesso canone fa salva l'autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella penale, per cui la prima può divergere dalla seconda; rimane, comunque, l'inderogabilità dell'azione disciplinare.
- Solamente amministrativa (art. 161) per la violazione dell'art. 13.
Non va, però, omesso di considerare che l'art. 165 dà al Garante la facoltà di applicare anche la sanzione accessoria della pubblicazione dell'ordinanza - ingiunzione su uno o più giornali: è, quindi, da vedere se la pubblicazione (appunto, di una sanzione comminata all'Avvocato, per la violazione di un obbligo postogli dalla legge verso un cliente), possa riflettersi sulla di lui "reputazione professionale" o, comunque, possa compromettere "l'immagine della classe forense".
La risposta positiva, renderebbe operativa la previsione sanzionatoria del canone II , art. 5 C.D.F.
Un'osservazione sull'ipotesi penale (trattamento dei dati senza consenso): richiedendo il dolo specifico del profitto proprio od altrui, e la condizione del nocumento, mi auguro sarà di "impossibile" realizzazione da parte di un Avvocato. L'ipotetico e denegato professionista forense che se ne dovesse ritener responsabile, si vedrebbe contestate in sede disciplinare la violazione di tutte le norme deontologiche esaminate, che lo porterebbe, ritengo, a certa radiazione dall'Albo.



Delle autorizzazioni generali che sono state rilasciate del Garante ai liberi professionisti iscritti agli Albi, per il trattamento dei dati dei clienti, ha trattato l'Avv. ... nel suo esauriente e brillante intervento. Per quanto mi concerne, voglio solo evidenziare che con questi provvedimenti è stato formalmente riconosciuto quanto prima dicevo: già la deontologia professionale costituisce valida garanzia contro possibili abusi.
Volendo, comunque prescindere da queste, sotto il profilo disciplinare (e, come abbiamo considerato, prima ancora, amministrativo e penale) va osservato che:
- l'art. 13, co. 5, lett b, del Decreto sulla privacy esclude dall'obbligo della previa informazione l'attività giudiziale. Ne rimarrebbe, a rigor di norma, vincolata l'attività stragiudiziale.
- l'art. 24, alla lett. f, afferma che il consenso al trattamento non è richiesto per l'impiego dei dati nell'attività giudiziale.
Ne esclude, parimenti, la necessità quando il trattamento è necessario per adempiere ad un contratto al quale la parte è interessata (lett. b): è anche il caso dell'Avvocato, che è stretto al cliente dal vincolo del mandato professionale cui deve adempiere.
Tale seconda scriminante pare costituire una sorta di ripetizione per quanto concerne l'attività giudiziale; assolve, comunque, in via primaria ed esclusiva, dall'obbligo della previa acquisizione del consenso al trattamento dei dati, l'attività stragiudiziale. Con riferimento a quest'ultima, non va, peraltro, dimenticato che si suddivide in attività d'assistenza ed attività di mera consulenza e, forse, tale distinzione porta a diverse conclusioni, per l'una e per l'altra.
Invero:
- l'assistenza si inserisce nella contrapposizione o, comunque, nel confronto, fra due o più parti. L'Avvocato agisce, in rappresentanza e difesa di una di queste, su mandato della stessa. Il contratto di mandato è solo presuntivamente oneroso (1709 C.C.), ben può essere convenuta la gratuità della prestazione professionale ed anche in tale ipotesi l'Avvocato agisce in forza di vincolo contrattuale con l'assistito.
- Per quanto concerne la consulenza stragiudiziale, osservo che quando questa si svolge su base contrattuale (d'opera intellettuale, artt. 222 e segg. C.C.) rientra nell'ipotesi della lett. b dell'art. 24 e, pertanto, il trattamento dei dati che la stessa richiede non è soggetto a previa autorizzazione dell'interessato. Detta autorizzazione parrebbe, invece, necessaria per la consulenza gratuita (prestata per volontariato sociale, o ad amici, parenti et similibus, ammessa in sede deontologica) che non si fonda su contratto d'opera (sinallagmatico), oneroso per il cliente.
Conclusivamente, per quanto traggo da una prima, spero non azzardata o sconsiderata lettura, il D. Lgv. può comportare rischi di sanzioni disciplinari nei casi di difetto:
- d'informativa nelle prestazioni stragiudiziali (5, II, C.D.F.);
- di previa acquisizione del consenso al trattamento, nelle prestazioni gratuite di consulenza stragiudiziale (5, I); nella ricorrenza, ovviamente, di tutti i requisiti necessari ad integrare l'ipotesi penale dell'art. 167 del Decreto.
Ho messo le mani avanti, nel proporre le considerazioni conclusive; in effetti, pur risultandomi rigorose, evidenziano (autorizzazioni del Garante a parte) aspetti e conseguenze sconcertanti per la sede disciplinare.
Prendete il tutto solamente quale iniziale stimolo, forse provocatorio, per la riflessione e l'approfondimento.
Confidiamo, del resto, tutti, che il Garante adempia al più presto all'onere postogli dall'art. 12 del Decreto, di promuovere la formazione di quei codici di "deontologia e buona condotta", che dovrebbero servire, per ogni singola categoria, a chiarire gli aspetti bui o incongrui delle normativa e a sviluppare adeguate ed inequivoche modalità d'esecuzione dei precetti che questa pone.
Per parte nostra, attiveremo su questo tema la Commissione per la Deontologia dell'ordine, a fini certamente di studio e di proposta, ma, altresì, per fornir la possibile consulenza ai Colleghi su questi temi.
Esula dal tema affidatomi, ma non va qui sottaciuto che l'Avvocato non può, anche sotto il profilo deontologico, legittimamente omettere di adottare le misure minime per la corretta conservazione dei dati concernenti i clienti e la loro protezione da intromissioni ed abusi di terzi; adempimenti che, a nostro opportuno aggiornamento, sono stati puntualmente ed esaurientemente illustrati dalle relazioni degli avvocati ....
Non pare, invero, difficile considerare che l'adozione di tali misure, ritenute oramai necessarie anche per comune esperienza professionale, corrisponda alla necessaria osservanza dei precetti, oltre che di riservatezza, di correttezza nei rapporti col cliente; che deve poter supporre che l'Avvocato si attenga, tra l'altro, a tutto quanto l'ordinamento gli prescrive a tutela del diritto alla riservatezza di colui che assiste.

N. B. Tratto dagli atti del Convegno: Privacy e studi legali. Misure di sicurezza, Consenso ed Informativa. Il Documento Pogrammatico. Verona 27 febbraio 2004.

 Inizio deontologia forense e privacy




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