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| Legge 8 marzo 2001 n. 40 - legge su donna in carcere femminile - misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2001 online ... segue legge su condizioni della donna in carcere Articolo 4 (Allontanamento dal domicilio) Dopo l’articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo 47-sexies. – (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo). — 1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell’articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell’articolo 47-quinquies, comma 7". Articolo 5 (Assistenza all’esterno dei figli minori) Dopo l’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: "Articolo 21-bis. – (Assistenza all’esterno dei figli minori). — 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall’articolo 21. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all’esterno, in particolare l’articolo 21, in quanto compatibili. La misura dell’assistenza all’esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre". Articolo 6 (Limiti di applicabilità) I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell’articolo 330 del codice civile. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell’esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata. Articolo 7 (Sospensione delle pene accessorie) L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori. Articolo 8 (Norme di coordinamento) All’articolo 51-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "o della detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: "o della detenzione domiciliare speciale" e le parole: "o al comma 1 dell’articolo 47-ter" sono sostituite dalle seguenti: "o ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell’articolo 47-quinquies". All’articolo 51-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "o di detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: "o di detenzione domiciliare speciale". All'articolo 70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "la detenzione domiciliare," sono inserite le seguenti: "la detenzione domiciliare speciale". |
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