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artt. 25 -29 - artt. 30 -33 - artt. 34 -39 - titolo 3 - titolo 4 - titolo 5

PARTE SECONDA - TITOLO TERZO ARTT. 40 - 43

TITOLO III
ULTERIORI REGOLE PER I CERTIFICATORI ACCREDITATI

Art. 40 - Obblighi per i certificatori accreditati
1. Il certificatore deve generare un certificato qualificato per ciascuna delle chiavi di firma elettronica avanzata utilizzate dal dipartimento per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori e pubblicarlo nel proprio registro dei certificati.
2. Il certificatore garantisce l'interoperabilitā del prodotto di verifica di cui all'articolo 10 ai documenti informatici sottoscritti con firma digitale emessa dalla struttura di certificazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione e successive modifiche tecniche e organizzative.
3. Il certificatore deve mantenere copia della lista, sottoscritta dal dipartimento, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f), che deve rendere accessibile per via telematica.
4. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il riconoscimento di cui all'articolo 28, comma 1 del testo unico, devono svolgere la propria attivitā in conformitā con quanto previsto dalle regole per il riconoscimento e la verifica del documento elettronico dal Dipartimento con apposito provvedimento.



Art. 41 - Elenco pubblico dei certificatori accreditati
1. L'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dal dipartimento ai sensi del testo unico, contiene per ogni certificatore accreditato le seguenti informazioni:
a) denominazione;
b) sede legale;
c) rappresentante legale;
d) nome X.500;
e) indirizzo internet;
f) lista dei certificati delle chiavi di certificazione;
g) manuale operativo;
h) data di accreditamento volontario;
i) data di cessazione ed eventuale certificatore sostitutivo.
2. L'elenco pubblico č sottoscritto e reso disponibile per via telematica dal dipartimento.
3. Il dipartimento provvede all'aggiornamento della lista dei certificati delle chiavi di certificazione e a rendere la stessa disponibile ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 40, comma 3.
4. L'elenco pubblico č sottoscritto dal Capo del dipartimento o dal dirigente da lui designato, mediante una firma elettronica avanzata, generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma.
5. Sulla Gazzetta Ufficiale č dato avviso:
a) della costituzione dell'elenco di cui al comma 4;
b) dell'indicazione del soggetto preposto alla sottoscrizione dell'elenco pubblico di cui al comma 4;
c) del valore dei codici identificativi delle chiavi pubbliche relative alle coppie di chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico, generati attraverso gli algoritmi dedicated hash-function 3, corrispondente alla funzione SHA-1 e dedicated hash-function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160, definiti nella norma ISO/IEC 10118-3:1998;
d) con almeno novanta giorni di preavviso, della scadenza delle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico;
e) della revoca delle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico sopravvenute per ragioni di sicurezza, ovvero a seguito di sostituzione dei soggetti designati ai sensi della lettera b).
6. Fino alla certificazione delle chiavi da parte del dipartimento ai sensi dell'articolo 29-quinquies del testo unico si utilizzano, per la sottoscrizione dell'elenco pubblico, le chiavi di sottoscrizione di soggetti designati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Art. 42 - Rappresentazione del documento informatico
1. Il certificatore deve indicare nel manuale operativo i formati del documento informatico e le modalitā operative a cui il titolare deve attenersi per ottemperare a quanto prescritto dall'articolo 3, comma 3.

Art. 43 - Limitazioni d'uso
1. Il certificatore, su richiesta del titolare o del terzo interessato, č tenuto a inserire nel certificato qualificato eventuali limitazioni d'uso.





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