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artt. 25 -29 - artt. 30 -33 - artt. 34 -39 - titolo 3 - titolo 4 - titolo 5

PARTE SECONDA - ARTICOLI 34 - 39

Art. 34 - Requisiti di competenza ed esperienza del personale
1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 33 deve aver maturato una esperienza almeno quinquennale nella analisi, progettazione e conduzione di sistemi informatici.
2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione deve essere previsto un apposito corso di addestramento.

Art. 35 - Formato dei certificati qualificati
1. I certificati qualificati e le informazioni relative alle procedure di sospensione e di revoca devono essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:2001 e successive evoluzioni.

Art. 36 - Formato della firma
1. Alla firma digitale deve essere allegato il certificato qualificato corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la verifica.

Art. 37 - Codice di emergenza
1. Per ciascun certificato qualificato emesso il certificatore deve fornire al titolare almeno un codice riservato, da utilizzare in caso di emergenza per confermare l'autenticitā della eventuale richiesta di sospensione del certificato.
2. In caso di emergenza č possibile richiedere la sospensione immediata di un certificato qualificato utilizzando il codice previsto al comma 1. La richiesta deve essere successivamente confermata utilizzando una delle modalitā previste dal certificatore.
3. Il certificatore adotta specifiche misure di sicurezza per assicurare la segretezza del codice di emergenza.



Art. 38 - Manuale operativo
1. Il manuale operativo definisce le procedure applicate dal certificatore che rilascia certificati qualificati nello svolgimento della sua attivitā.
2. Il manuale operativo deve essere depositato presso il dipartimento e pubblicato a cura del certificatore in modo da essere consultabile per via telematica.
3. Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del certificatore;
b) dati identificativi della versione del manuale operativo;
c) responsabile del manuale operativo;
d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e dei richiedenti la verifica delle firme;
e) definizione delle responsabilitā e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;
f) indirizzo del sito web del certificatore ove sono pubblicate le tariffe;
g) modalitā di identificazione e registrazione degli utenti;
h) modalitā di generazione delle chiavi per la creazione e la verifica della firma;
i) modalitā di emissione dei certificati;
l) modalitā con cui viene espletato quanto previsto all'articolo 27-bis, comma 1, lettera a) del testo unico;
m) modalitā di sospensione e revoca dei certificati;
n) modalitā di sostituzione delle chiavi;
o) modalitā di gestione del registro dei certificati;
p) modalitā di accesso al registro dei certificati;
q) modalitā di protezione della riservatezza;
r) modalitā per l'apposizione e la definizione del riferimento temporale;
s) modalitā operative per l'utilizzo del sistema di verifica delle firme di cui all'articolo 10, comma 1;
t) modalitā operative per la generazione della firma digitale.

Art. 39 - Riferimenti temporali opponibili ai terzi
1. I riferimenti temporali realizzati in conformitā con quanto disposto dal titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del testo unico.
2. I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un certificatore accreditato, secondo quanto indicato nel proprio manuale operativo, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del testo unico.
3. L'ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del presente articolo, deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo.
4. Le pubbliche amministrazioni possono anche utilizzare come sistemi di validazione temporale:
a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272;
b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformitā alle norme vigenti;
c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta certificata ai sensi dell'articolo 14 del testo unico.




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