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Corte di Cassazione sezione unite sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004. Principio: nulle le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo bancario) inserite nei contratti stipulati anche prima del 1999. La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004 ha sancito una serie di principi che accordano una tutela maggiore agli utenti delle banche. La Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha, infatti, stabilito che "le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche se contratte prima dell'orientamento giurisprudenziale che nella primavera del 1999 ne ha negato la legittimità". In sostanza, la Suprema Corte ha attribuito valore retroativo all'inesistenza dell'uso normativo della capitalizzazione triestrale degli interessi. Fino al 1999, l'art. 1283 del codice civile, il quale prevede che "in mancanza di usi contrari, gli interessi passivi scaduti possono produrre interessi (anatocisti) solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi", era stato interpretato, da pronunzie giurisprudenziali filobancarie, nel senso di poter attribuire alla locuzione "salvo usi contrari" un valore quasi negoziale. Le Banche, pertanto, capitalizzavano trimestralmente gli interessi, sfruttando il bisogno dei correntisti di porre in essere una serie di operazioni bancarie, principalmente prestiti e scopertura di conto corrente. Con le sentenze n. 2374 e n. 3096 del 1999, il Supremo Giudice aveva già stabilito che "gli usi contrari, suscettibili di derogare al precetto di cui all'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali ex art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri usi normativi, di cui agli articoli 1 e 8 disp. Prel. C.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompaganato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo) ma giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico". Gli "usi" cui fa riferimento l'art. 1283 cod. civ. sono, dunque, esclusivamente, quelli normativi in senso tecnico. Con le predette sentenze, quindi, erano già state considerate nulle tutte le clausole bancarie riguardanti l'anatocismo, il cui inserimento nel contratto fosse il frutto di una mera volontà unilaterale della banca. Non solo. Che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal cliente ad una banca sono nulle in quanto esse non rispondono ad un uso negoziale (e non normativo), anche se le stesse siano nel contratto specificate come ''conformi alle norme bancarie uniformi'', è stato altresì statuito, prima di arrivare la pronuncia a sezioni unite, constantemente nel tempo da molte sentenze emanate dalle singole sezioni della Cassazione: Cass. Civ. 18 settembre 2003, n. 13739; Cassazione Civile, Sez. I, 1 ottobre 2002, n. 14091; Cassazione, Sez. I, 28 marzo 2002 n. 4498; Cassazione, Sez. I, 28 marzo 2002 n. 4490; Cassazione, Sez. I, 1° febbraio 2002 n. 1281; Cassazione, Sez. I, 11 novembre 1999 n. 12507; Cassazione, Sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096. Dalla serie costante ed uniforme delle superiori sentenze della Suprema Corte di Cassazione si evince il dominante orientamento giurisprudenziale sorto dopo il 1999. Oggi, il merito della sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004 è di riaffermare non solo i principi del prevalente orientamento giurisprudenziale, ma anche quello di aver sancito importanti capisaldi, senza dubbio più favorevoli ai consumatori. Cioe, i Giudici della Cassazione a sezioni unite partono da una convinzione di fondo: gli utenti si sono abituati alla capitalizzazione trimestrale dell'interesse passivo non perché "convinti" che fosse conforme alla normativa del settore, bensì in quanto veniva inserita nei moduli unilateralmente predisposti dalle banche nonchè perché la sottoscrizione di tali clausole costituiva un elemento inprescindibile per poter effettuare determinate operazioni bancarie, mancando le quali si vedevano rigettata la richiesta contrattuale. Di conseguenza, la massima de qua ha constatato che la "convinzione" dei singoli utenti bancari relativamente alla regolarità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non è mai esistita. Non essendoci la "convinzione" che l'uso rispondesse ad un obbligo imposto dall'ordinameto non è applicabile la disciplina dell'art. 1283 c.c., relativo agli "usi contrari". Le clausole anatocistiche sono, quindi, da considerarsi invalide ancora prima del 1999, quindi da oggi saràpossibile chiedere la restituzione degli interessi passivi capitalizzati trimestralmente. |
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