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Corte di Cassazione, III sez. civile sentenza 20.09.2004 n. 18853 Principio: Responsabilità civile - Colpa medica - Danno risarcibile: tutti quelli geneticamente collegati all'operazione chirurgica Nel caso di intervento di chirurgia estetica mal riuscito, ed in cui vi è la necessità per il paziente di sottoporsi ad altro successivo intervento riparatore, non può affermarsi che per conseguire un certo risultato sia indifferente per il paziente subire una o due operazioni e, quindi, limitare il risarcimento alla spesa sostenuta per la prima operazione inutile. Ed infatti, una volta accertata l´eventuale sussistenza di un danno, questo va liquidato in tutte le sue componenti, sia patrimoniali, quali, ad es., il maggior onorario per il chirurgo ed alla sua équipe, maggiori spese, maggior degenza in clinica, etc., che morali ( ogni operazione è un trauma anche psicologico e va tra l’altro valutato se l’inutilità di un precedente intervento possa aumentare il timore per l´’intervento successivo e quindi il trauma medesimo ). Corte di Cassazione, II sez. civile sentenza 01.07.2004 n. 12004 Principio: Obbligazioni e contratti - Preliminare - Vendita di cosa altrui - Il proprietario del bene oggetto del preliminare non è obbligato nei confronti del promissario acquirente Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui rimane pur sempre una fattispecie bilaterale tra promittente venditore e promittente acquirente anche se si stabilisce che il contratto definitivo debba essere stipulato tra soggetto proprietario e promittente acquirente, poichè è sempre il promittente alienante che ha l’obbligo di procurare che il proprietario presti il suo consenso in sede di stipula del definitivo. Pertanto, se aderisce a detto preliminare di vendita, il proprietario effettivo non assume alcun obbligo diretto nei confronti del promittente acquirente, in quanto non è parte del preliminare di vendita di cosa altrui ( ricorrendo, altrimenti, un preliminare di vendita di cosa propria ), ma assume in questo caso un obbligo esclusivamente nei confronti del promittente alienante. Pertanto, non essendovi alcuna obbligazione dell’effettivo proprietario del bene nei confronti del promittente acquirente di cosa altrui, quest’ultimo non può effettuare alcuna diffida ad adempiere ex articolo 1454 c.c. nei confronti del primo, ma esclusivamente nei confronti del promittente alienante il quale, a sua volta, è legittimato ad esperire i rimedi di legge nei confronti dell’effettivo proprietario che, obbligatosi in tal senso, non voglia poi prestare il proprio consenso al trasferimento del bene. |
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