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| La massima dei Giudici di Palazzo della Consulta, con sentenza n. 223 / 04 hanno annullato quella parte del comma 5 - quinquies dell'articolo 14 che prevede l'arresto obbligatorio dello straniero trattenutosi nel territorio dello stato anche dopo il provvedimento di espulsione. La direttiva della Corte statuisce che la sentenza incide solo sulla misura cautelare dell'arresto e non intacca nè il comma 5 - ter, che dispone l'obbligo della espulsione con accompagnamento, nè quella parte del comma 5 - quinquies che prevede la facoltà del trattenimento in un centro di permanenza temporanea. Quindi, l'applicazione di queste disposizioni può avvenire come per il passato. Di seguito riportiamo la Massima della corte Costituzionale: CORTE COSTITUZIONALE - sentenza n. 223 del 2004
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi: 1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5 - quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5 - ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto; 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3 - bis, 3-quater, e 14, comma 5 - quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004. |
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