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Nuova disciplina e riforma accesso esame professione avvocato Roma, 16 Maggio 2003 - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge che modifica la disciplina degli esami di avvocato. Il Consiglio ha approvato un decreto-legge che modifica la disciplina d'accesso agli esami di avvocato, frutto anche di consultazioni con il CNF, che intende contrastare la diffusa pratica del trasferimento dei praticanti al fine di scegliere sedi di esame ritenute più agevoli. Tale sede continua ad essere quella del luogo di rilascio del certificato di compiuta pratica, ma vengono ridotti i margini di scelta dei candidati in quanto d'ora in poi il certificato verrà rilasciato dal consiglio dell'Ordine forense del luogo dov'è stato compiuto il maggior periodo della pratica, quindi per almeno un anno. Un sorteggio determinerà gli abbinamenti fra le commissioni esaminatrici ed i candidati; le prove scritte si svolgeranno presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati, la prova orale avrà luogo presso la sede dove è istituita la commissione esaminatrice... Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di avvocato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, gli articoli 15, 17-bis e 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, nonché l'articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, concernenti lo svolgimento della pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare svolgimento e contenuti della prova d'esame, e di evitare, altresì, fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneità tra i dati riguardanti le percentuali di promossi nelle diverse sedi d'esame, disomogeneità legata alla facoltà, riconosciuta in atto ai praticanti, di determinare la sede dell'esame attraverso la scelta, iniziale o successiva, del distretto presso il quale compiere la prescritta pratica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: Art.1 (Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101) 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101, è sostituito dal seguente: "1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'Ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta. 2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'Ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi. 3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d'appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 6 e 7, regio decreto 22 gennaio 1934, n.37.". Art. 2 (Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37) 1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: "Con successivo decreto, il Ministro per la giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione esaminatrice. Il sorteggio di cui al comma che precede è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'Appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.". Art. 3 ( Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 ) 1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono premessi i seguenti commi: "Esaurite le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Commissione ne dà comunicazione al Presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell'articolo 15, commi 6 e 7 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del Dipartimento. Il Presidente della Corte di Appello presso la quale è istituita la Commissione esaminatrice di cui al comma 1, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al Presidente della Commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti". Art. 4 ( Modifiche all'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37 ) 1. All'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono soppresse le seguenti parole: "anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza". b) al secondo comma, dopo la parola:"scritti", sono inserite le seguenti: "codici commentati". Art. 5 ( Modifiche all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37 ) 1. All'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, al comma 3, lettera a), la parola: "ecclesiastico", è sostituita dalla parola: "comunitario". Art.6 ( Modifiche all'articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 ) 1. All'articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'Ordine.". b) al comma 6, nel primo e nel secondo periodo, le parole: "duecentocinquanta" sono sostituite dalle parole: "trecento". Art. 7 (Norme di copertura) ... omissis ... Art. 8 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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