|
|
|
| Giurisprudenza Suprema Corte costituzionale, Cassazione ed altri Giudici Sentenze più significative della giurisprudenza relative al codice della strada Le massime della Corte Costituzionale e della Cassazione sono ordinate in ordine cronologico. Ogni sentenza riporta gli estremi della stessa e la massima emanata dal superiore giudice. Corte Costituzionale - Sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005 Corte Costituzionale Sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005. Principio: nessuna decurtazione al proprietario che non comunica i dati del conducente. con questa motivazione la Consulta ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art.126 bis, comma 2 codice della strada. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Codice della strada che prevede la decurtazione dei punti dalla patente di chi non dichiara le generalità del conducente del proprio veicolo multato a distanza. In altre parole, d' ora in avanti potranno essere tolti punti dalla patente solo quando la contravvenzione viene contestata immediatamente, con il riconoscimento del conducente. La norma, tuttavia, non "salva" i punti già persi in precedenza, ma le associazioni di categoria prevedono comunque una valanga di ricorsi. Di seguito si riporta la motivazione in virtù della quale la consulta ha statuito in tal senso: LA CORTE COSTITUZIONALE - riuniti i giudizi - dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ( Nuovo codice della strada ), introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 ( Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85 ), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 ( Modifiche ed integrazioni al codice della strada ), convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: « nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione », anzichè « nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del predetto d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri, con la ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 126-bis del predetto d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Mestre, con la ordinanza r.o. n. 267 del 2004. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005. Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005. Nota del Ministero dell'Interno N. 300/A/1/33792/109/16/1 datata 14/09/2004. La decurtazione dei punti alla patente viene addebitata al titolare del veicolo, tranne che questo, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, non comunichi chi era effettivamente alla guida del veicolo al momento dell'accertamento. Se la dichiarazione con la quale il proprietario comunica i connotati del conducente non è stata sottoscritta da quest'ultimo, il verbale di contestazione deve essere notificato al soggetto indicato come l'effettivo trasgressore. Tale notifica deve essere effettuata sia nel caso in cui il proprietario non abbia pagato la sanzione pecuniaria, sia nel caso in cui abbia provveduto al pagamento. In quest'ultimo caso, tuttavia, il verbale non può considerarsi definito e la somma pagata dal proprietario non deve costituire pagamento in misura ridotta fino a quando la procedura amministrativa non si esaurisca anche per la persona che è stata indicata come effettivo trasgressore. In questo caso deve essere riconosciuta a questo la possibilità di provvedere, a sua volta, alla presentazione di un ricorso ai sensi degli artt. 203 o 204 bis, C.d.S. Tutto ciò è stato statuito dal Ministero dell'Interno con un nota, la N.300/A/1/33792/109/16/1 datata 14/09/2004. Cassazione, sez. civile, sentenza 18.08.2004 n° 16073 Principio: la condizione di validità dell'ordinanza - ingiunzione è il rispetto del termine di 210 giorni complessivamente previsto per l'emissione del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 c.d.s. (gg. 30+180). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16073 del 18 agosto 2004, precisando che ai fini del rispetto del termine in esame rileva la data di adozione del provvedimento e non già la data di notifica dello stesso e di cui si riporta un estratto della sentenza: " Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il rispetto del termine concesso all'Ufficio cui appartiene l'organo accertatore (giorni trenta ex art. 203 c.d.s.) ed al Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione del provvedimento (giorni 180 ex art. 204 c.d.s.) costituisce requisito di legittimità del provvedimento medesimo, sia esso un'ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa od un'archiviazione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge (Cassazione, 468/1999). Da ciò consegue che condizione di validità dell'ordinanza - ingiunzione è il rispetto del termine di 210 giorni complessivamente previsto per l'emissione del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 c.d.s. (gg. 30+180). Nel caso di specie, avendo il ricorrente presentato ricorso in via amministrativa al comando della P. M. di ... in data 15 settembre 2000, e nulla essendo stato dedotto in ordine al termine entro cui quest'ultima che ha ricevuto l'atto di opposizione ai sensi dell'art. 203 c.d.s. ha trasmesso la documentazione al prefetto, l'ordinanza-ingiunzione doveva essere comunque emanata entro il 15 aprile 2001, termine quest'ultimo rispettato dal prefetto. Erronea è inoltre quella parte della motivazione secondo cui entro il termine di cui all'art. 204 c.d.s. dovrebbe, ai fini del rispetto del medesimo, procedersi alla notifica della ordinanza ingiunzione. Ciò che infatti rileva ai fini del rispetto del termine in esame è la data di adozione del provvedimento e non già - come erroneamente ritenuto dal giudice di pace - la data di notifica dello stesso. Milita a sostegno della tesi qui accolta il chiaro disposto dell'art. 204 c.d.s. che dispone che «il prefetto... se ritiene fondato l'accertamento emette, entro centottanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma predeterminata» e che quindi chiaramente stabilisce che il termine fissato si riferisce alla emanazione del provvedimento e non alla sua notificazione. Quest'ultima può rilevare nel caso di specie ad altri fini ma non certo a quelli dell'osservanza del termine di cui all'art. 204 c.d.s." Cassazione, sez. II, sentenza 25.02.2004 n° 3735 Principio: pagare la multa non comporta la inammissabilità del ricorso L'art. 203 del C.d.S., il quale impone che il ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della violazione sia proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, solo ''qualora non sia stato effettuato il pagamento'', attiene ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il pagamento in misura ridotta, non riguarda cioè la fase successiva alla adozione della ordinanza - ingiunzione del Prefetto ed il conseguente pagamento della sanzione irrogata con tale provvedimento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 25 febbraio 2004, n. 3735, precisando che tale disposizione, per essere estranea al piano processuale, quale è stabilito dal successivo art. 205 c.d.s., non può essere invocata per chiedere ( ed ottenere ) la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo della opposizione alla ordinanza - ingiunzione. Cassazione, sez. I civile, sentenza 07.11.2003 n° 16714 Principio: la ordinanza di sospensione della patente deve essere notificata immediatamente. L'ordinanza di sospensione della patente emanata dal Prefetto, a seguito della violazione del Codice della Strada, deve essere notificata immediatamente all'interessato. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 16714 del 7 novembre 2003, precisando che in base alla regola posta nell'art. 218 c.d.s., comma 2, l'ordinanza di sospensione del Prefetto deve esser notificata non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni dal ritiro della patente e comunque "immediatamente" dopo l'adozione del provvedimento prefettizio, ossia al massimo il giorno dopo. |
| iaconet.com® è registrato. Copyright . Tutti i diritti riservati. Per info: e-mail Leggi le note legali & condizioni di utilizzo. A cura del Dott. Rodolfo Iaconello. Sede legale in Caltanissetta (italy). |