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CODICE DEONTOLOGICO DELL'AVVOCATI EUROPEO



preambolo | generale | rapporti clienti | rapporti magistrati | rapporto avvocati

3. RAPPORTI CON I CLIENTI.

3.1. Affidamento ed estinzione del mandato con il cliente.
3.1.1. L'avvocato non agisce se non su mandato del cliente, a meno che non sia incaricato da altro avvocato che rappresenti il cliente o da un organo competente. L'avvocato deve compiere ogni sforzo ragionevole per assicurarsi dell'identità, della competenza e dei poteri della persona o dell'ente che gli ha conferito il mandato, quando circostanze specifiche rivelino che questa identità è incerta.
3.1.2. L'avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente dell'andamento dell'incarico affidatogli.
3.1.3. L'avvocato non accetta un incarico se egli sa o dovrebbe sapere che egli non ha la competenza necessaria per occuparsene, a meno di collaborare con un altro avvocato che abbia tale competenza. L'avvocato non può accettare un incarico se si trova nell'incapacità di potersene occupare tempestivamente, tenuto conto degli altri suoi impegni.
3.1.4. L'avvocato che esercita il suo diritto di non occuparsi ulteriormente di un incarico deve assicurarsi che il cliente possa trovare l'assistenza di un collega in tempo utile ad evitare che il cliente possa subire un pregiudizio.

3.2. Conflitto di interessi.
3.2.1. L'avvocato non deve essere né il consulente, né il rappresentante o il difensore di più di un cliente in uno stesso affare, se vi è un conflitto tra gli interessi di questi clienti o vi sia il rischio serio di un conflitto.
3.2.2. L'avvocato deve astenersi dall'occuparsi degli affari di tutti i clienti interessati quando sorge un conflitto di interessi, quando il segreto professionale rischia di essere violato o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa.
3.2.3. L'avvocato non può accettare l'incarico di un nuovo cliente se il segreto sulle informazioni fornite da un vecchio cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza da parte dell'avvocato degli affari del vecchio cliente potrebbe avvantaggiare ingiustamente il nuovo.
3.2.4. Qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni di cui ai paragrafi da 3.2.1. a 3.2.3. sono applicabili all'associazione in quanto tale e ai singoli associati.

3.3. Patto di quota lite.
3.3.1. L'avvocato non può indicare i propri onorari sulla base di una quota della lite.
3.3.2. II patto di quota lite è una convenzione intercorsa tra l'avvocato e il cliente, prima della conclusione definitiva di un affare riguardante il cliente stesso, in base alla quale il cliente si obbliga a versare all'avvocato una parte del risultato ottenuto, sia essa una somma di denaro o qualsiasi altro bene o valore.
3.3.3. Non costituisce un patto di quota lite la convenzione che preveda la determinazione dell'onorario in proporzione al valore della causa di cui l'avvocato è incaricato se ciò 8 conforme a una tariffa ufficiale o è ammesso dall'autorità competente da cui dipende l'avvocato.

3.4. Determinazione degli onorari.
3.4.1. L'avvocato deve informare il proprio cliente di tutto ciò che richiede a titolo di onorario e l'ammontare di esso deve essere equo e giustificato.
3.4.2. Salvo diverso accordo legittimamente intercorso tra l'avvocato e il cliente, il modo di calcolo degli onorari deve essere conforme alle regole dell'ordine dal quale dipende l'avvocato. Se egli è membro di più di un ordine forense, le regole applicabili saranno quelle dell'ordine con il quale i rapporti tra l'avvocato e il cliente presentano il collegamento più stretto.

3.5. Acconti su onorari e spese.
Quando l'avvocato richiede il versamento di un acconto sulle spese e/o sugli onorari, questo non deve andare al di là di una ragionevole stima degli onorari e degli esborsi probabili richiesti dalla natura dell'affare. In caso di mancato pagamento dell'acconto richiesto, l'avvocato può rinunciare ad occuparsi dell'affare o ritirarsene, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3.1.4.



3.6. Divisione di onorari con persone che non sono avvocati.
3.6.1. Fatta salva la disposizione che segue, è vietato all'avvocato di dividere i suoi onorari con una persona che non sia avvocato, salvo che una associazione tra l'avvocato e l'altra persona sia autorizzata da una legge dello Stato membro a cui l'avvocato appartiene.
3.6.2. La disposizione di cui all'art. 3.6.1. non si applica alle somme o corrispettivi versati dall'avvocato agli eredi di un collega deceduto o a un collega che si sia ritirato dalla professione, per la presentazione avvenuta quale successore alla clientela di questo collega.

3.7. Risoluzione della lite al costo migliore e beneficio del gratuito patrocinio.
3.7.1. L'avvocato è tenuto sempre a sforzarsi per raggiungere la soluzione della lite al costo migliore per il cliente e deve consigliare il cliente in ogni momento sulla opportunità di trovare un accordo e/o una diversa soluzione per la definizione della lite.
3.7.2. Quando il cliente può beneficiare del gratuito patrocinio l'avvocato è tenuto a informarlo.

3.8. Fondi dei clienti.
3.8.1. Quando, in un qualsiasi momento, l'avvocato detiene fondi per conto dei clienti o di terzi (di seguito chiamati « Fondi-clienti ») egli è tenuto a osservare le seguenti regole:
3.8.1.1. I Fondi clienti saranno sempre tenuti in un conto aperto presso una banca o presso un istituto analogo riconosciuto dalle autorità pubbliche. Tutti i Fondi clienti ricevuti da un avvocato devono essere versati in tale conto, salvo il caso di una autorizzazione espressa o implicita del cliente per una diversa destinazione.
3.8.1.2. Ogni conto aperto a nome dell’avvocato e contenente i Fondi clienti deve precisare nella sua denominazione che i fondi ivi depositati sono detenuti per conto del cliente o dei clienti dell’avvocato.
3.8.1.3. I conti dell’avvocato sui quali vengono versati i Fondi clienti devono essere costantemente mantenuti almeno nella consistenza pari all’ammontare dei Fondi clienti detenuti dall’avvocato.
3.8.1.4. I Fondi clienti devono essere versati ai clienti immediatamente o alle condizioni autorizzate dal cliente stesso.
3.8.1.5. Salvo disposizioni di legge contrarie od ordine della autorità giudiziaria e accordo espresso o implicito con il cliente per il quale viene effettuato il pagamento, sono vietati i pagamenti effettuati tramite i Fondi clienti per conto di un cliente a favore di terzi, compresi:
a) i pagamenti fatti a un cliente o per un cliente con i fondi appartenenti ad un altro cliente;
b) il prelevamento degli onorari dell'avvocato.
3.8.1.6. L'avvocato deve tenere un estratto conto completo e preciso di tutte le operazioni compiute attraverso i Fondi clienti, distinguendo tali Fondi-clienti dalle altre somme detenute, e ha il dovere di esibire l'estratto conto al cliente che ne faccia richiesta.
3.8.1.7. Le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate a verificare ed esaminare, rispettando il segreto professionale, i documenti relativi ai Fondi clienti per assicurarsi che le regole fissate siano rispettate e per sanzionare l'inosservanza di tali regole.
3.8.2. Salvo quanto qui di seguito precisato e senza pregiudizio delle regole di cui all'art. 3.8.1., l'avvocato che detenga Fondi clienti, a seguito di attività professionale svolta in un altro Stato membro, deve osservare le regole sul deposito e la contabilità dei Fondi clienti applicate dall'ordine forense dello Stato membro di provenienza da cui dipende.
3.8.3. L'avvocato che esercita la sua attività in uno Stato membro di ricevimento può, d'accordo con le autorità competenti dello Stato membro di provenienza e dello Stato membro di ricevimento, attenersi esclusivamente alle regole dello Stato membro di ricevimento, senza essere tenuto a osservare le regole dello Stato membro di provenienza. In questo caso, l'avvocato è tenuto a prendere le misure necessarie per informare i clienti che egli osserva le regole applicabili nello Stato membro di ricevimento.

3.9. Assicurazione per la responsabilità professionale.
3.9.1. L'avvocato deve essere costantemente assicurato per la propria responsabilità professionale entro un limite ragionevole, tenuto conto della natura e della estensione dei rischi che ciascun avvocato assume nell'attività professionale.
3.9.2. L'avvocato che esercita la sua attività professionale in un altro Stato membro di ricevimento è sottoposto alle seguenti disposizioni:
3.9.2.1. L'avvocato è tenuto a rispettare le disposizioni riguardanti l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità professionale applicabili nello Stato membro di provenienza.
3.9.2.2. Quando l'avvocato, che è tenuto a sottoscrivere tale assicurazione nello Stato membro di provenienza, esercita un'attività professionale in uno Stato membro di ricevimento, deve cercare di ottenere l'estensione di questa assicurazione all'attività professionale svolta in tale altro stato.
3.9.2.3. Quando le regole dello Stato membro di provenienza non obbligano l'avvocato a sottoscrivere tale assicurazione o quando l'estensione della assicurazione di cui sopra non sia possibile, l'avvocato deve ugualmente assicurarsi per l'attività professionale svolta in uno Stato membro di ricevimento a favore dei clienti di tale Stato, in misura almeno pari a quella stabilita per gli avvocati di tale Stato membro di ricevimento, salva l’ipotesi in cui sia impossibile ottenere tale assicurazione.
3.9.2.4. Nel caso in cui l’avvocato non riesca a ottenere un’assicurazione conforme alle regole di cui sopra, egli deve prendere le misure necessarie per informare i clienti che possano essere interessati.
3.9.2.5. L'avvocato che esercita la sua attività in uno Stato membro di ricevimento può, con l'accordo delle autorità competenti dello Stato membro di provenienza e di quello di ricevimento, uniformarsi esclusivamente alle regole applicabili all'assicurazione per la responsabilità professionale nello Stato-membro di ricevimento. In questo caso, l'avvocato è tenuto a prendere le misure necessarie per informare i clienti che la sua assicurazione è conforme alle regole applicabili in tale Stato-membro di ricevimento.



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