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| CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI IN EUROPA preambolo |
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rapporto avvocati 1. PREAMBOLO. 1.1. La missione dell'avvocato. In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato interpreta un ruolo eminente. La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell'ambito della legge. In uno Stato di diritto l'avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente. La sua missione gli impone una serie di doveri e obblighi, a volte in apparenza contraddittori, verso: - il cliente; - i tribunali e le altre autorità davanti alle quali l'avvocato assiste o rappresenta il cliente; - la professione in generale e ciascun collega in particolare; - la società, per la quale una professione liberale e indipendente, legata dal rispetto delle regole che essa stessa si è data, è un mezzo essenziale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri. 1.2. La natura delle regole deontologiche. 1.2.1. Le regole deontologiche sono destinate a garantire, attraverso la loro libera accettazione, la corretta esecuzione da parte dell'avvocato della sua missione riconosciuta come indispensabile al buon funzionamento di ogni società umana. L'inosservanza di queste regole da parte dell'avvocato determinerà in ultima istanza una sanzione disciplinare. 1.2.2. Ciascun ordine forense ha le proprie regole specifiche dovute alle proprie tradizioni. Esse sono adattate all'organizzazione e al campo di attività della professione nello Stato membro considerato, così come alle procedure giudiziarie e amministrative e alla legislazione nazionale. Non è possibile nè augurabile sradicarle dal proprio contesto né tentare di generalizzare regole che non possono esserlo. Le regole particolari di ciascun ordine forense si riferiscono tuttavia agli stessi valori e rivelano spesso una base comune. 1.3. Gli obiettivi del codice. 1.3.1. La costruzione progressiva dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo e l'intensificazione dell'attività oltre frontiera dell'avvocato all'interno di questo Spazio economico europeo hanno reso necessario, nell'interesse pubblico, la definizione di regole uniformi applicabili a ogni avvocato dello Spazio economico europeo per la sua attività oltre frontiera, qualunque sia l'ordine forense cui appartiene. La definizione di queste regole ha particolarmente come scopo di attenuare le difficoltà derivanti dall'applicazione di una « doppia deontologia », come previsto dall'art. 4 della direttiva 77/249 del 22 marzo 1977. 1.3.2. Le organizzazioni rappresentative della professione forense riunite nel CCBE si augurano che le regole codificate che seguono: - siano riconosciute fin d'ora come espressione della convinzione comune di tutti gli ordini forensi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo; - siano rese applicabili nel più breve termine, in conformità con le procedure nazionali e/o comunitarie, all'attività svolta oltre frontiera dall'avvocato nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo; - siano considerate in sede di revisione delle norme deontologiche interne, in vista della loro progressiva armonizzazione. Inoltre le organizzazioni rappresentative della professione forense si augurano che, nel limite del possibile, le regole deontologiche interne siano interpretate e applicate in modo conforme a quelle del presente codice. Quando le regole del presente codice saranno state rese applicabili all'attività svolta oltre frontiera, l'avvocato resterà soggetto alle regole del proprio ordine professionale nella misura in cui queste ultime non siano in contrasto con quelle del presente codice. 1.4. Campo di applicazione soggettivo. Le regole di seguito formulate si applicano agli avvocati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo così come definiti dalla Direttiva 77/249 del 22 marzo 1977. 1.5. Campo di applicazione oggettivo. Senza pregiudizio per la ricerca di una armonizzazione progressiva delle regole deontologiche applicabili all'interno di ciascuno Stato, le regole di seguito formulate si applicano alle attività svolte oltre frontiera dall'avvocato nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Per attività oltre frontiera si intende: a) ogni rapporto professionale con un avvocato di un altro Stato membro; b) le attività dell'avvocato in altro Stato membro, anche se l'avvocato non sia presente in tale Stato. 1.6. Definizioni. Nelle regole del presente codice le espressioni qui di seguito formulate hanno questo significato: «Stato membro di provenienza» significa lo Stato membro dell'ordine forense cui appartiene l'avvocato; «Stato membro di ricevimento» significa ogni altro Stato membro nel quale l'avvocato compie una attività oltre frontiera; «Autorità competente» significa l'organizzazione o le organizzazioni professionali o le autorità dello Stato membro interessato, competenti a stabilire le regole professionali e/o deontologiche e a esercitare il controllo disciplinare sugli avvocati. |
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