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| CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI IN EUROPA preambolo |
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4. RAPPORTI CON I MAGISTRATI. 4.1. Deontologia applicabile all'attività giudiziaria. L’avvocato che compare davanti a un giudice di uno Stato membro o prende parte a una procedura davanti a tale giudice, deve osservare le regole deontologiche applicabili davanti a questa giurisdizione. 4.2. Il principio del contraddittorio. L'avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l'avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all'avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l'avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l'autorizzazione espressa dell'avvocato della parte avversa. 4.3. Rispetto del giudice. Nel dar prova di rispetto e lealtà nei confronti dell'ufficio del giudice, l'avvocato deve difendere il cliente con coscienza e senza tenere conto dei propri interessi o delle possibili conseguenze su se stesso o su terzi. 4.4. Informazioni false o suscettibili di indurre in errore. In nessun momento l'avvocato deve dare scientemente al giudice un'informazione falsa o tale da indurlo in errore. 4.5. Applicazione agli arbitri e alle persone con funzioni simili. Le regole applicabili alle relazioni tra avvocato e giudice si applicano ugualmente ai rapporti con un arbitro, un perito e con ogni altra persona incaricata anche occasionalmente di assistere il giudice o l'arbitro. |
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