HOME PAGE

Cerca in lex nel web 
Oggi è il
 Segnala lex.iaconet.com     aggiungi lex.iaconet.com ai tuoi preferiti    imposta lex.iaconet.com come pagina iniziale
 Servizi principali
 iaconet.com
 home page
 presentazione
 avvocati UE
 albo avvocati
 domiciliatari
 ordine avvocati
 deontologia on line
 ricerca giuridica
 partner
 segnala risorsa
 Canali tematici
 glossario giuridico
 diritto europeo
 giurisprudenza
 news cassazione
 legge e codici
 lex & internet
 costituzionale
 diritto penale
 procedura penale
 criminologia
 penitenziario
 condominio & legge
 diritto civile
 processuale civile
 codice della strada
 amministrativo
 diritto familiare
 diritti consumatori
 fiscale & tributario
 associazioni
 diritto ambientale
 diritto commerciale
 aste & fallimenti
 studi legali on line
 siti giuridici
 tribunali on line
 diritto del lavoro
 istituzioni ed enti
 previdenza pensioni
 università on line
 diritto romano
 utilità varie
 diritto varie
 Aggiungi  le  news  legali  di  lex.iaconet.com  nel  tuo  sito

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI IN EUROPA



preambolo | generale | rapporti clienti | rapporti magistrati | rapporto avvocati

4. RAPPORTI CON I MAGISTRATI.

4.1. Deontologia applicabile all'attività giudiziaria.
L’avvocato che compare davanti a un giudice di uno Stato membro o prende parte a una procedura davanti a tale giudice, deve osservare le regole deontologiche applicabili davanti a questa giurisdizione.

4.2. Il principio del contraddittorio.
L'avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l'avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all'avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l'avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l'autorizzazione espressa dell'avvocato della parte avversa.

4.3. Rispetto del giudice.
Nel dar prova di rispetto e lealtà nei confronti dell'ufficio del giudice, l'avvocato deve difendere il cliente con coscienza e senza tenere conto dei propri interessi o delle possibili conseguenze su se stesso o su terzi.

4.4. Informazioni false o suscettibili di indurre in errore.
In nessun momento l'avvocato deve dare scientemente al giudice un'informazione falsa o tale da indurlo in errore.

4.5. Applicazione agli arbitri e alle persone con funzioni simili. Le regole applicabili alle relazioni tra avvocato e giudice si applicano ugualmente ai rapporti con un arbitro, un perito e con ogni altra persona incaricata anche occasionalmente di assistere il giudice o l'arbitro.



top torna ad inizio pagina


iaconet.com® è registrato. Copyright . Tutti i diritti riservati. Per info: e-mail
Leggi le note legali & condizioni di utilizzo. A cura del Dott. Rodolfo Iaconello. Sede legale in Caltanissetta (italy).