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| CODICE DEONTOLOGICO FORENSE IN EUROPA preambolo |
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rapporto avvocati 2. PRINCIPI GENERALI. 2.1. L'indipendenza. 2.1.1. La molteplicità dei doveri che incombono sull'avvocato gli impone una indipendenza assoluta, immune da qualsiasi pressione e in particolare da quella derivante da propri interessi o da influenze esterne. Questa indipendenza è tanto necessaria per la fiducia nella giustizia quanto lo è l'imparzialità del giudice. L'avvocato dunque deve evitare ogni attacco alla propria indipendenza e controllare di non trascurare l'etica professionale per compiacere il proprio cliente, il giudice o i terzi. 2.1.2. Questa indipendenza è necessaria sia nell'attività extragiudiziale che in quella giudiziale, poiché la consulenza fornita dall'avvocato al proprio cliente non ha alcun valore reale se è data per compiacenza o per un interesse personale o sotto l'effetto di una pressione esterna. 2.2. Fiducia e integrità morale. I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell'avvocato. Per l'avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali. 2.3. Segreto professionale. 2.3.1. È nella natura stessa della missione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell'avvocato. L'obbligo del segreto per l'avvocato serve l'interesse dell'amministrazione della giustizia così come l'interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato. 2.3.2. L'avvocato deve rispettare il segreto su tutte le informazioni riservate di cui abbia conoscenza nell'ambito della sua attività professionale. 2.3.3. Questa obbligazione non ha limiti temporali. 2.3.4. L'avvocato deve far rispettare il segreto professionale ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano con lui nello svolgimento dell'attività professionale. 2.4. Rispetto della deontologia degli altri ordini forensi. In applicazione delle leggi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo l'avvocato di uno Stato membro può essere obbligato a rispettare la deontologia dell'ordine di uno Stato membro di ricevimento. L'avvocato ha il dovere di informarsi sulle regole deontologiche alle quali egli è sottoposto nell'esercizio di una specifica attività. Le organizzazioni che fanno parte del C.C.B.E. sono tenute a depositare i loro codici deontologici presso il segretariato del C.C.B.E., affinché ciascun avvocato possa ottenerne copia. 2.5. Incompatibilità. 2.5.1. Al fine di permettere all'avvocato di esercitare le sue funzioni con l'indipendenza necessaria e conformemente al suo dovere di partecipare all'amministrazione della giustizia, l'esercizio di alcune attività o funzioni è incompatibile con la professione di avvocato. 2.5.2. L'avvocato che assicura la rappresentanza o la difesa di un cliente davanti alle autorità giudiziarie o pubbliche di uno Stato membro di ricevimento deve osservare le regole di incompatibilità applicabili agli avvocati di questo Stato membro. 2.5.3. L'avvocato che si è stabilito in un altro Stato-membro di ricevimento e che intende occuparsi direttamente di una attività commerciale o di altra attività diversa dalla professione forense è tenuto a rispettare le regole sulle incompatibilità così come esse sono applicate agli avvocati di questo Stato membro. 2.6. Pubblicità personale. 2.6.1. L'avvocato ha l'obbligo di non fare e di non farsi fare pubblicità personale nel paese ove questa è vietata. Peraltro, l'avvocato ha l'obbligo di non fare e di non farsi fare pubblicità personale se non nella misura in cui le regole dell'ordine forense cui appartiene glielo permettano. 2.6.2. La pubblicità personale, in particolare quella attraverso i mezzi di comunicazione di massa, è ritenuta aver luogo là dove essa è autorizzata, qualora l'avvocato interessato dimostri che essa è stata fatta per essere portata a conoscenza di clienti esistenti o potenziali che si trovino in un luogo ove tale pubblicità è permessa e che la sua diffusione altrove è accidentale. 2.7. L'interesse del cliente. Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l'avvocato ha l'obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale. 2.8. Limitazione della responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente. Nella misura in cui il diritto dello Stato-membro di provenienza e il diritto dello Stato membro di ricevimento l'autorizzino, l'avvocato può limitare le sue responsabilità verso il cliente conformemente alle regole del codice di deontologia alle quali deve sottostare. |
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