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AVVOCATI E PROCURATORI (Terza parte) TITOLO II Esercizio della professione di avvocato in forma societaria CAPO I Della società tra avvocati Articolo 16 Disposizioni generali 1. L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati. 2. La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle società tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 3. La società tra avvocati non è soggetta a fallimento. 4. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. 5. E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti. Articolo 17 Costituzione e oggetto 1. Ai fini della iscrizione all'albo, la società tra avvocati è costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti. 2. La società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci. La società può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo. Articolo 18 Ragione sociale 1. La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione "ed altri", e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p. 2. Non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purchè non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio. Articolo 19 Modificazioni 1. L'atto costitutivo può essere modificato con deliberazione adottata da tutti i soci o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità. Articolo 20 Invalidità della società 1. La nullità della società per vizi di costituzione può essere pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano la nullità dei contratti. 2. La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti in nome della società. 3. La sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l'annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purchè professionisti esercenti con il titolo di avvocato. 4. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese. 5. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall'annullamento dell'atto costitutivo. Articolo 21 Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilità 1. I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato. 2. La partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra avvocati. 3. La incompatibilità di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della società nell'albo. 4. E' escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall'albo. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società. Articolo 22 Subentro di nuovi soci 1. Le quote di partecipazione alla società tra avvocati possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. 2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano. Articolo 23 Amministrazione 1. L'amministrazione della società tra avvocati spetta ai soci e non può essere affidata a terzi. 2. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Articolo 24 Incarico professionale e obblighi di informazione 1. L'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta. 2. La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. 3. In difetto di scelta, la società comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato. 4. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Articolo 25 Compensi 1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società. 2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente. Articolo 26 Responsabilità professionale 1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio. 2. In difetto della comunicazione prevista dall'articolo 24, comma 3, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci. 3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. 4. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza. Segue: avvocati europa
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