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AVVOCATI E PROCURATORI EUROPA (Parte seconda)



CAPO II
Esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine


Articolo 6 Iscrizione
1. Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.
2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.
3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale;
b) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.
4. Se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.
5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.
6. Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine.
7. Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l'interessato. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell'art. 31 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.
8. Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al comma 6, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.
9. Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo.
10. Successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.

Articolo 7 Uso del titolo
1. Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato.
2. Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.
3. L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonché la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.

Articolo 8 Prestazioni giudiziali
1. Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.
2. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.

Articolo 9 Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, l'avvocato stabilito può assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, ferma restando l'intesa di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.
2. Per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1, l'avvocato stabilito deve farne domanda al Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia. Alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale dell'albo si applica la disposizione di cui all'art. 35 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.

Articolo 10 Prestazioni stragiudiziali
1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'articolo 8, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonché sul diritto nazionale.



Articolo 11 Procedimenti disciplinari
1. Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine competente. Sono ad esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.
2. Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell'ordine ne dà immediata comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni informazione utile, con l'avvertenza che i dati non possono essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell'organizzazione.
3. Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine ovvero all'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'avvocato stabilito è ammesso ad esercitare la professione.
4. L'organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a mezzo di rappresentanti, può assistere alle udienze del procedimento disciplinare e può presentare osservazioni, anche dinanzi al Consiglio nazionale forense nel caso di ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'ordine.
5. Le decisioni adottate in materia disciplinare dai Consigli dell'ordine e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente comunicate all'organizzazione professionale dello Stato membro di origine con l'avvertenza di cui al comma 2.
6. I provvedimenti dell'organizzazione professionale dello Stato membro di origine che comportano il divieto definitivo o temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamnte il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la professione con il titolo professionale di origine. Per i provvedimenti che comportano effetti diversi, il Consiglio dell'ordine competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste dall'ordinamento forense e dal presente decreto.
7. Se il procedimento disciplinare riguarda un avvocato che esercita stabilmente la professione in altro Stato membro con il titolo di avvocato, il Consiglio dell'ordine dà le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 all'organizzazione dello Stato membro presso la quale l'avvocato è iscritto.


CAPO III
Integrazione nella professione di avvocato


Articolo 12 Condizioni
1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attività come effettiva e regolare.
3. L'avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, può iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato.
4. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, emanato in attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

Articolo 13 Procedimento per la dispensa
1. La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato stabilito è iscritto.
2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione.
3. Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarità e l'esercizio effettivo dell'attività esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.
4. La deliberazione in merito alla dispensa è assunta dal Consiglio dell'ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione è motivata e notificata entro quindici giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono altresì trasmessi i documenti giustificativi.
Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione è altresì comunicata al Ministero della giustizia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. Anche prima della verifica dell'attività professionale svolta, il Consiglio dell'ordine può rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.
6. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni.
7. Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi e delle informazioni comunque acquisiti nel corso dell'istruttoria della domanda di dispensa sono tenuti al segreto.

Articolo 14 Attività di durata inferiore nel diritto nazionale
1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, è dispensato dalla prova attitudinale se l'attività effettiva e regolare svolta e la capacità di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Ai fini della dispensa, oltre all'attività effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonché la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale.
3. Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13, comma 3.
4. Il procedimento per la dispensa è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 13.

Articolo 15 Uso del doppio titolo
1. L'avvocato integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati ed esercita la professione con il titolo di avvocato, ha diritto di aggiungere a tale titolo quello professionale di origine, indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è stato acquisito.



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